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Arrivano le regioni colorate! attenti al rosso 04.11

Abbiamo atteso fino alle ore 22 che il dpcm 3 novembre 2020 fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia perché è solo con la pubblicazione che decreti e leggi entrano in vigore, sia perché un riferimento importante per “i servizi alla persona” nelle “zone rosse” (l’allegato 24) non è compreso nel testo pubblicato sul sito del Governo e lascia dubbi interpretativi.

Comunque, viste le decine di richieste ricevute (via mail, whtsapp telefono fisso e mobile, nonché messaggi telepatici da far venire il mal di testa – scherzo ovviamente) ci segnalano l’urgenza di molti soci di avere lumi, diamo le indicazioni disponibili.

Attenzione. Sotto riportiamo alcune considerazioni che avevamo preparato dopo la comunicazione del 26.10.2020 relativa al dcpm del 24 ottobre. Abbiamo temporeggiato fino ad ora ad inviarvela sperando di poter fare un testo completo.

 Prima parte

Analizziamo il dpcm del 3 novembre (che non ha ancora un riferimento numerico numero fino a che  non comparirà nella Gazzetta Ufficiale).

Le novità per quello che riguarda le DBN in relazione ai servizi alla persona, alle attività formative e alle attività culturali.

Prendiamo come base quanto scritto nella mail del 26 ottobre (che trovate sul sito) e quanto pubblicato nella seconda parte di questa comunicazione

1)     in pratica, per quanto riguarda le ns. attività non cambia nulla se non in relazione a:

     a) La mobilità sul territorio che è vincolata alla classificazione delle regioni non ancora decretata

     b) La possibilità di proporre servizi alla persona, ammessa o non ammessa in base alla classificazione della regione

Come avviene la classificazione? Art. 2.1 …….con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate,…… sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. Analogamente sono art.3.1…….. sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” ecc……… 

 

In pratica:  Scenario di tipo 3 = zona arancio

              Scenario di tipo 4 = zona rossa

Secondo l’ultima versione entrerebbero nella:

zona 3 arancio: Sicilia e Puglia 

zona 4 rossa: Lombardia, Piemonte, Calabria e Val D’Aosta.

Le ordinanze del Ministero della Salute sono rinviate a domani (dopo un incontro tra le Regioni e un incontro Stato-Regioni) per cui tutto è possibile ma nulla è certo!

 Per gli scenari di tipo 1 e 2 (zona gialla) entrano in vigore solo le norma generali (vincoli ai movimenti dalle 22 alle 5)

Cosa cambia per gli scenari 3 e 4 ?

Zona arancio:

Vietata la circolazione in entrata e in uscita dalle Regioni e dai Comuni (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ecc.  (le solite condizioni già riportate nei dpcm precedenti)

Zona rossa:

Vietata la circolazione in ogni caso e a ogni ora (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute con autocertificazione).

Le attività inerenti ai servizi alla persona non sono consentite: "sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24" (ma l’allegato 24 non è pubblicato! Conte nel suo discorso ha parlato di parrucchieri, altri hanno scritto di parrucchieri ed estetiste… boh; bisogna leggere l’allegato 24 che sarà sicuramente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale domani con il dpcm)

Ci sono poi 2 possibilità di variazione:
sia per la zona arancio che per la zona rossa: sarà possibile esentare zone specifiche dalle misure più restrittive e sarà possibile spostare una regione da una zona ad un’altra se la situazione cambia stabilmente (per almeno 14 giorni)
  1. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4. 
Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

 La validità del dpcm è attiva fino al 3 dicembre.

 Concludendo: se il Decreto del Ministero della Salute viene confermato domani, da venerdì:

nelle zone gialle praticamente non cambia nulla per i servizi alle persone tranne per gli spostamenti vietati tra le 22 alle 5. Salvo motivi di lavoro (vedi sotto)

Nelle zone arancio saranno sospesi gli spostamenti tra comuni ma non i servizi alla persona. Ma se i servizi alla persona sono consentiti lo spostamento anche tra diversi comuni potrebbe rientrare nelle motivazioni “di lavoro” previste per andate allo studio o a domicilio (non altrettanto autocertificato risulterebbe lo spostamento del cliente perché la motivazione “salute” non regge per le DBN)

Nelle zone rosse saranno sospesi gli spostamenti e i servizi alla persona (salvo verifica dell’allegato 24 appena sarà pubblicato). Ma se i servizi alla persona sono consentiti lo spostamento potrebbe rientrare nelle motivazioni “di lavoro” previste per andate allo studio o a domicilio (non altrettanto autocertificato risulterebbe lo spostamento del cliente perché la motivazione “salute” non regge per le DBN)

N.B. per i “ristori” bisogna attendere che esca il decreto dedicato nei prossimi giorni.

Per tutto il resto vedete la comunicazione del 26 ottobre e la comunicazione collegata pubblicata nella seconda parte.

 

Seconda parte

Carissimi, ho esaminato attentamente le faq del ministero dello sport della salute ecc. e ho rilevato alcune inesattezze e incongruenze che vi segnalo.

I siti riportano:

faq 14. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.

e

faq 21. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?
Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.

considerazioni:

La faq 21 (ministero dello sport) è totalmente priva di fondamento perché è contraddetta dallo stesso ministero che nel decreto del 13 ottobre individua tra le attività sportive la “ginnastica finalizzata alla salute e al fitness” e non cita né lo yoga né il pilates (come avevamo scritto noi)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT

DECRETO 13 ottobre 2020 

Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. (20A05592) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)

 Attivita' sportiva        |della disciplina e'|
|      |                            |ginnastica           |consentito         |
|      |                            |finalizzata alla     |esclusivamente in ||43.   |                         
                                   |salute ed al fitness |forma individuale

 

Per quel che riguarda la faq 14 in realtà il termine esclusivamente che ho sottolineato (nella faq non è sottolineato) è aggiunto dall’estensore perché nel dcpm del 25 ottobre non esiste.

Il dcpm, come già segnalato, recita

art. 1.9.d): è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

ovvero dichiara che l’attività motoria e l’attività sportiva sono consentite all’aperto.

Cosa che ribadisce, dopo aver vietato l’attività di palestre ecc.

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, …. , nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite

quindi vieta gli sport di contatto nel cui elenco, citato sopra, non sono inserite yoga, pilates ecc. ma solo la famigerata “ginnastica per la salute e il fitnes”

g)  fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;

Concludendo: l’attività sportiva e motoria è consentita all’aperto, gli sport di contatto sono proibiti al chiuso. Dove è scritto che l’attività motoria è proibita al chiuso? Da nessuna parte! Quindi in base al principio dello stato di diritto enunciato che “ogni cosa non vietata è permessa” possiamo sostenere che le attività motorie (in realtà anche gli sport non inseriti nell’elenco degli sport di contatto), sono permesse, nel rispetto delle cautele già illustrate.

Perché l’estensore delle faq si permette di ampliare a suo piacere l’area delle attività proibite?

Per scrupolo siamo andati ad approfondire la definizione di attività motorie; e ci è venuto in soccorso lo stesso Ministero della salute che individua le attività motorie facendo riferimento all’autorità mondiale OMS.
Ministero della Salute che riporta:
L’espressione “attività motoria” è sostanzialmente sinonimo di attività fisica.
Secondo l’OMS, per “attività fisica” si intende “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”.
In questa definizione rientrano non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività motoria spontanea”.
Le attività sedentarie sono quelle caratterizzate da un dispendio energetico inferiore a quello di riposo, esemplificate dallo stare seduto o in posizione reclinata (guardare la televisione, guidare l’auto, leggere, stare seduti alla scrivania etc.).

Quindi, prendendo per buone le indicazioni della faq (attenzione, non del dcpm che non riporta niente di simile), potremmo cucinare, camminare, fare sesso ecc. solo all’aperto e a distanza di 1 metro. Pura follia!

È evidente che l’estensore della faq si è fatto prendere la mano.

Secondo alcuni legali le argomentazioni sopra riportate non hanno ragione di essere perché affermare che l’attività motoria è consentita all’aperto di per sé già proibisce l’attività motoria al chiuso. Per il principio sopra richiamato abbiamo serie riserve rispetto questo parere.

Attenzione! non scriviamo queste cose per istigarvi a continuare le attività (che indubbiamente presentano un margine di rischio); vi invitiamo alla massima prudenza!

Le scriviamo per 2 motivi:

a) Perché comunque la scelta spetta a voi e ricade sotto la vs. responsabilità, quindi è importante che abbiate tutte le informazioni per valutare e scegliere.

b) Perché, nel caso qualche autorità vi contestasse una scelta nella direzione di proseguire l’attività, abbiate gli strumenti per motivare e sostenere le vostre posizioni. Cosa che, assieme alla polizza Tutela Legale e al sostegno del Movimento può rasserenarvi e permettervi di operare le scelte a ragion veduta, soppesando i rischi e le opportunità lavorative.

Potete approfondire gli aspetti visionando la registrazione di 2 sezioni dell’Assemblea Nazionale del 31 ottobre in cui abbiamo dibattuto a lungo su questi temi. Puoi visionare la prima parte e la seconda parte ai link segnalati.

A presto Claudio Parolin