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confermiamo! si può lavorare 02.06

Cari soci, confermiamo, si può continuare a lavorare con le consulenze e con i trattamenti

Già il 18 maggio abbiamo inviato una comunicazione dal titolo

MA SI’ CHE SI PUO’ LAVORARE! CON LE GIUSTE CAUTELE.

E illustravamo le disposizioni emanate dalla Conferenza delle Regioni allegate al d.c.p.m. del 17/05 con validità fino al 14 giugno

Oggi confermiamo: con le cautele aggiornate dalle ordinanze regionali si può continuare a lavorare con i trattamenti e le consulenze.

 Non dobbiamo mai dimenticare un fondamento dello stato di diritto:

a)    Tutto ciò che non espressamente vietato è permesso

b)    Tutto ciò che non è definito/citato/nominato non è espressamente vietato.

c)    Prudenzialmente, in assenza di riferimenti precisi, si può procedere per analogia mutuando indicazioni dalle situazioni simili. (come affermato nel d.c.p.m.17 maggio nel settore di riferimento o in settori analoghi”

d)    Resta comunque importante attenersi al principio di massima cautela ma senza lasciarsi paralizzare da soverchie paure o immotivati “presunti” divieti

 

Gli operatori/consulenti olistici si occupano di servizi alla persona in diverse modalità:

a)    Senza contatto con il cliente; vedi punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16

b)    Con contatto con il cliente; vedi tutti i punti da 1 a 16

c)    Con attività collettive (corsi o pratiche di gruppo); segue altra mail

Molti ci hanno chiesto chiarimento rispetto ai servizi resi a domicilio (ovvero a casa del cliente).
Nessuna disposizione compare nei decreti o nelle ordinanze per cui rifaremmo ai principi sopra esposti (tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso).
Rispettando le cautele sotto ricordate applicate con prudenza e buon senso. Nei dcpm e nelle ordinanze ricorrono espressioni come “laddove possibile..... salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio....... è fortemente raccomandato…).
Le istituzioni si fidano del nostro buon senso nell’applicare le cautele, e del resto il principio base principi delle dbn è il rispetto per la persona.
Pensiamo non sia impossibile, con la collaborazione dei clienti, rispettare le disposizioni sotto elencate.

avvertenza:

I decreti (26.04 e 17.05) trattano genericamente di settore delle attività inerenti servizi alla persona (ateco 96.0); anche le ordinanze fanno riferimento al settore “Attività di Servizi per la persona” codice 96.0 a cui gli operatori/consulenti DBN/olistici risultano iscritti nella maggioranza dei casi (per la precisione 96.09.09). Per poter fare una analisi sensata sono necessarie spiegazioni in riferimento ai codici ATECO che ricomprendono nello stesso codice 96.0 attività molto diverse quali imprese, artigiani, professionisti (dalle lavanderie ai parrucchieri, dalle pompe funebri agli operatori shiatsu) (vedi sul sito una analisi più approfondita)

 

Quindi:

a) Fermo restando che le attività inerenti ai servizi alle persone sono consentite (d.c.p.m. del 17.05) adottando le cautele approvate dalla Conferenza delle Regioni riportate nell’allegato 17 del d.c.p.m. stesso, salvo modifiche apportate da ordinanze regionali successive,

b) Che la Regione Lombardia, maggiormente colpita dal virus, ha emanato nuove disposizioni (ordinanza 555 del 20.05) che assumiamo come riferimento in questo testo

c) Salvo (improbabili) precauzioni più restrittive adottate da altre regioni sul loro territorio (ne abbiamo esaminate alcune che riproducono le stesse cautele, ma nel caso ce ne fossero nella vostra regione segnalatecele che le divulghiamo)

 

Disposizioni generali per tutte le attività

1.2 Attività economiche commerciali, artigianali e di servizi

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

a) Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale,

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.

Quindi sussiste l’obbligo per i dipendenti e collaboratori, non sussiste per i clienti.

Ma meglio essere prudenti e far compilare preventivamente la scheda pubblicata sul sito

 

Disposizioni specifiche per le attività di servizi alla persona

 ● Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri abbronzatura e centri massaggi) Le presenti indicazioni si applicano ad acconciatori, barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, centri tatuaggi e piercing, centri abbronzatura, centri massaggi. 

Hanno dimenticato i liberi professionisti dbn che però possono lavorare in base al d.p.c.m. quindi mutuando le stesse indicazioni per analogia

  1. ■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.                                 
  2. ■ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.                                                   
  3. ■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore … omissis … La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti.                                                                                                     personale No clienti (vedi sopra)
  4. ■ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale. Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro sia tra i clienti.                                                                                                 
  5. ■ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.                                                                                                                                            , laddove possibile
  6. ■ Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.   
  7. ■ Nei centri massaggi …… organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro ……. In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.                                                                                    
  8. ■ Nei locali in cui sono collocati lettini per il “massaggio per la coppia” regolamentare la disposizione dei lettini in modo da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita a fine giornata.                                                                                                                                                                                              
  9. ■ Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio. ma L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

n.d.r. In sostanza mascherina no per il cliente se è incompatibile con il servizio (es. se devo trattare il viso); visiera mascherina FFP2, guanti e grembiule monouso solo se associati a rischi specifici propri della mansione), che non ci sembra ricorrano nei semplici trattamenti dbn.

10.■ Sui lettini per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio.  La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.                                                                                                        

11.■ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.                                                                                                                      

12.■ In particolare, per i servizi di estetica, per i tatuatori ed i piercers, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.              Sì solo per estetisti ecc.

13.■ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.                               Sì lavaggio mani      No camici monouso

14.■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.                            

15.■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni …...Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.                                                                                                                                                                

16.■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina…... In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.                          

Fino a quando? Dal 1° giugno al 14 giugno

Art. 2 (Disposizioni finali) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il d.p.c.m. del 17 maggio 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.

Entro domani invieremo una informativa approfondita rispetto alle disposizioni per i corsi e le lezioni di gruppo.

p.s. le nostre coperture assicurative Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale ci coprono per tutte le eventualità anche per quel che riguarda la pandemia.