Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Sezioni

Strumenti personali

Tu sei qui: Home / Notizie / green pass, ma ci riguarda come DBN? 29.07
Navigazione
 

green pass, ma ci riguarda come DBN? 29.07

Viste le numerose richieste di informazioni ricevute, forniamo un parere “ragionato” sulle vicende (ancora confuse) degli obblighi creati dal

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attività sociali ed economiche. (GU n.175 del 23-7-2021)

Le attività citate nel decreto che in qualche modo possono riguardare le DBN sono:

Art.3.1.
b) … eventi e competizioni sportivi…
d) piscine,… palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
f) centri termali …
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, … limitatamente alle attività al chiuso

chi è responsabile dei controlli?

Art. 3.4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività … sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni…

 

Per cui come professionisti DBN abbiamo poco da temere:

a)  Le attività professionali non sono coinvolte per cui possiamo continuare a lavorare senza problemi.

b)  Se svolgiamo l’attività professionale presso strutture citate sopra all’art. 3.1 b) d) f) e g) la responsabilità ricade sul titolare o il gestore dei servizi e delle attività.

E se siamo noi gestori di un centro sociale, culturale e/o ricreativo? Un chiarimento è necessario: si tratta di un centro culturale ecc. o di una associazione culturale ecc.?

 

Rimando alla distinzione che facevamo già nella comunicazione del 26 ottobre 2020 tra associazioni culturali, sportive e di promozione sociale e centri/circoli culturali, sportivi e sociali che riportiamo in calce*.

Concludendo:

a)   come liberi professionisti non abbiamo obblighi di controllo di green pass anche rispetto alla gestione del ns. studio professionale

b)  come associazione che gestisce una sede con attività in ambiente chiuso rimando alle considerazioni in calce*

c)  come imprenditori titolari o gestori di centri benessere, palestre, centri sociali, culturali ecc. siamo responsabili dei controlli.

Ma sulle modalità dei controlli, l’autorizzazione a chiedere documenti nel rispetto della privacy ecc. ho l’impressione che vedremo molti cambiamenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

N.B. una curiosità … ma perché lo chiamarlo “green pass” quando non ha nulla di verde, ecologico, naturale? Non sarebbe più corretto chiamarlo “chimic pass” o se vogliamo usare l'inglese "chemist pass"?

 

*Si pone un nodo cruciale di forma e sostanza: leggete attentamente!
Scritto il 26 ottobre 2020.
Il d.c.p.m. del 24 ottobre sospende l’attività delle “palestre” e dei “centri culturali, sociali e ricreativi” che, ad un primo sguardo, sembrerebbero sovrapporsi alle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative.
Ma non esiste una normativa a questo proposito.
In realtà la “palestra” non è sovrapponibile alla Associazione Sportiva Dilettantistica, e il “centro culturale, sociale e ricreativo” non è sovrapponibile alla Associazione Culturale, alla Associazione Promozione Sociale, alla Associazione Ricreativa.
Come la palestra si definisce come “ambiente fisico chiuso attrezzato per la pratica delle discipline sportive”, il “centro culturale” si può definire come “ambiente fisico chiuso attrezzato per lo svolgimento di attività culturali” e lo stesso per il “centro sociale” e il “centro ricreativo”  Una connotazione ulteriore potrebbe essere la funzione aggregativa sul territorio (il paese o il quartiere, o ancora in ambito nazionale e/o internazionale (pensiamo al centro culturale Pompidou a Parigi)
Quindi possiamo definire il “centro culturale” come luogo fisico chiuso di aggregazione sul territorio attrezzato per svolgere attività culturali (pensiamo a una sala conferenze, una spazio espositivo, una dotazione di libri, film e altri strumenti culturali) che può essere pubblico (molti comuni e/o quartieri ne gestiscono uno o più) o privato (e in questo caso può essere gestito in forma associativa ma non necessariamente) ed è caratterizzato da una apertura al pubblico generalizzata (es. a tutti gli abitanti del paese o del quartiere possono accedere, anche se a volte e richiesta una tessera minima). Una associazione culturale, di promozione sociale o ricreativa non sempre possiede una sede fisica e, nel caso l’abbia, la sede non è aperta al pubblico ma svolge una funzione riservata ai soci subordinando l’accettazione del nuovo socio ad un vaglio dell’organismo direttivo.
Quindi, anche se una normativa precisa non esiste, ritengo che l’associazione culturale o di promozione sociale o ricreativa, se è privata, ovvero riserva le attività ad un numero ristretto e selezionato di soci e non svolge una funzione aggregativa sul territorio godendo di contributi pubblici e/o uso di spazi assegnati da enti locali e/o convenzioni con enti pubblici, non sia assimilabile al centro culturale, sociale, ricreativo.   
Quindi la norma che sospende l’attività dei centri culturali, sociali e ricreativi non necessariamente si traduce in sospensione delle attività delle associazioni culturali, di promozione sociale e ricreative. Sono da valutare le caratteristiche e le condizioni di operatività sopra descritte. E anche su questo il Movimento è disposto a sostenere le associazioni iscritte.

Attenzione! Alcuni legali consultati non hanno condiviso il questo ns. parere. Per cui operate con cautela.