la professione ai tempi del virus - 1
Possibilità e divieti coronavirus 1 …. e Tutela Legale in caso di errori.
Cari soci e care socie, molti di voi ci hanno interpellato a proposito delle misure intraprese dal governo in materia di coronavirus.
La preoccupazione comune espressa dai soci è riassumibile nella domanda: posso continuare a lavorare o devo sospendere le attività?
Faccio trattamenti, consulenze e lezioni individuali, con o senza contatto fisico
Posso continuare l’attività?
Premessa: il Movimento Libere Discipline Bio Naturali non ha competenze operative in questo ambito. Sono anche troppi i soggetti che si improvvisano esperti e interpretano i decreti, danno pareri e consigli, indicazioni operative ecc.
Precisiamo che noi non siamo abilitati né tenuti a spiegare, orientare, indirizzare… quindi la prima indicazione è quella di rifarsi alle indicazioni degli organismi competenti, ovvero ai decreti del governo, alle misure delle regioni, alle ordinanze dei comuni. E che una interpretazione autentica la possono dare solo gli organismi esecutivi, ovvero le prefetture e gli assessorati ecc.
Per cui le seguenti note sono solo “riflessioni in famiglia”, analisi dei testi e evidenziazioni finalizzate a mettere in condizione i ns. soci, persone e associazioni, di operare le scelte più funzionali a contemperare le proprie attività con le disposizioni governative. Ma le scelte possono solo essere vostre, sotto la vostra responsabilità.
Comunque la copertura assicurativa Tutela Legale di cui godono i soci ordinari e benemeriti può rivelarsi, anche in questa situazione, preziosa. Lo spieghiamo in fondo al testo.
Facciamo riferimento solo al Decreto 8 marzo 2020 in quanto l’art. 5.3 dello stesso recita “Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo e 4 marzo 2020”. Quindi questo decreto abolisce quelli precedenti ma al punto 5.4 aggiunge “resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni” (che possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza).
Il decreto 8 marzo è stato integrato il 9 marzo con la seguente disposizione "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. per cui si applicano all'Italia intera le disposizioni previste per la zona arancione.
1 Considerazioni per gli operatori/consulenti (in sostanza nel rapporto professionale con un solo utente)
- Le indicazioni del decreto non entrano nel merito delle attività svolte in regime di libera professione. Per cui in prima battuta sembrerebbe che l’attività professionale non subisca vincoli. Anche perché la preoccupazione di non danneggiare le “attività produttive” è ribadita in tutte le salse da politici e funzionari. Ma con l’attenzione a contemperare la libera attività professionale con:
nelle zone arancione: ovvero dal 9 marzo in tutta Italia
1a) tra le misure vi è (art.1) quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi”; ma questo sembra superato o superabile grazie alla frase seguente “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. Traduzione: se esco per andare a domicilio o allo studio per un trattamento/consulenza, si tratta di esigenze lavorative” (per i dipendenti le esigenze lavorative sono facili da comprovare, per un libero professionista è meno semplice. Usate l’autocertificazione). Ma il cliente che viene da me non può certo invocare “i motivi di salute” non trattandosi di attività sanitarie; può appellarsi alle “situazioni di necessità” ma non so con quali esiti. In realtà penso che nessuno fermerà per strada all’interno delle zone arancio un professionista o un cliente per chiedergli il motivo del suo deambulare…… ma in ogni caso è meglio mettersi in movimento con una autocertificazione compilata (è prevista anche la possibilità di compilarla sul posto su un modulo fornito dal pubblico ufficiale che attiva il controllo)
2a) il secondo punto critico penso sia relativo alla questione della distanza di un metro (1,82 metri per i più rigorosi) tra due soggetti che interagiscono. Se questo si può credibilmente rispettare nelle professioni di consulenza (es. naturopata) o di attività corporea individuale autogestita (es. yoga o pilates), diventa impossibile nei trattamenti manuali come shiatsu, tuina, massaggio olistico ecc.). In realtà la misura del metro appare finalizzata a evitare le interazioni nelle situazioni di assembramenti in luoghi aperti al pubblico con l’imperativo di “mantenere il distanziamento sociale” (negozi, bar, supermercati ecc.) poco ragionevoli in una situazione di incontro tra un operatore e un cliente ma queste sono considerazioni nostre discutibili. Ovviamente nessuno è in grado di verificare le attività negli studi o abitazioni private ma, se capitasse un caso ricostruibile di contagio che porta a voi?
3a) l’indicazione di evitare contatti fisici (vedi l’appendice 1 del decreto al punto c) è un elemento ostativo difficilmente superabile nel caso di trattamenti manuali; può essere superato con il rispetto delle altre norme igieniche lavandosi accuratamente le mani prima e dopo il trattamento/massaggio? O utilizzando, nelle pratiche in cui è possibile, guanti sterili monouso? Questo è un punto fortemente critico per i trattamenti manuali che prevedono un contatto.
4a) restano invece un punto fermo il rispetto delle altre norme igieniche contenute nell’appendice 1 del decreto, ovvero: (sintetizzando le indicazioni coerenti con le attività professionali)
a) lavarsi spesso le mani e mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mani (l’indicazione di evitare contatti fisici è un elemento ostativo difficilmente superabile nelle pratiche che prevedono trattamenti manuali)
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Per indicazioni più dettagliate e aggiornate rispetto le procedure per gli spostamenti sul territorio vedere il Decreto del Ministro dell’Interno
Come mi protegge la polizza Tutela Legale? I soci del Movimento in relazione alle possibili denunce penali (ovviamente relativa all'attività DBN) (che cominciano a fioccare) sono coperti dalla polizza Tutela Legale in questo modo:
in caso di violazione o presunta violazione delle disposizioni (art. 650 C.P. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato), oppure del art 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri punito con la reclusione da uno a sei anni; oppure ancora art. 452 c.p. “Delitti colposi contro la salute pubblica pene tra i 6 mesi e 3 anni)
il socio del Movimento gode di una disponibilità fino a 21.000 € per le spese (avvocati, spese di giudizio, perizie ecc.) connesse ad ogni procedimento con una anticipazione fino a 5.000 €.
Come funziona in pratica?
Esempio: ricevete la notifica di una denuncia (penale in questo caso). Potete scegliere un avvocato di fiducia e anche l’anticipo sarà pagato dall’assicurazione. Se il delitto è colposo (non l’avete fatto apposta, ma per errore, ignoranza, sottovalutazione del rischio ecc.) paga l’assicurazione. Se il delitto è doloso (l’avete fatto apposta, cioè avete commesso un reato volontariamente sapendo di commetterlo) l’assicurazione anticipa ma dopo la condanna dovete restituire le somme anticipate. In pratica sarà un giudice a valutare a) se avete commesso il reato e b) se è colposo o doloso. Nel primo caso tutte le spese sono coperte, nel secondo caso dovrete restituire, dopo la condanna, gli anticipi).
Se avete situazioni particolari e vi serve una parola buona di consolazione, chiamate pure.
A presto
Claudio Parolin
P.S. alcuni soci mi chiedono se è possibile fruire di fondi stanziati dal Governo per il sostegno delle attività economiche. Appena ci saranno provvedimenti certi (decreto approvato e fondi stanziati) vi avviseremo.
Un decreto che dovrebbe prevedere un sostegno alle P.IVA dovrebbe esere emanato venerdì 13 marzo