capire restrizioni e ristori 12.11
Carissimi, scusate il ritardo ma la situazione è continuamente in evoluzione e molto confusa per quanto riguarda il nostro settore.
In questa comunicazione trattiamo 2 argomenti:
1) Indicazioni sulle possibilità di continuare a lavorare come “servizi alle persone”
2) Indicazioni sulla possibilità di accedere ai cosiddetti “ristori”
Questa è la mappa aggiornata delle regioni rosse e arancione in questo momento!
se non la vedi clicca qui
Ma sono in evoluzione anche le classificazioni di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, nonché la controversa Campania. Situazioni che dovrebbero definirsi oggi o domani.
1) Abbiamo già dato indicazioni sulle diverse possibilità di continuare a operare nelle zone contrassegnate dai diversi colori nelle comunicazioni del 26 ottobre, del 4 novembre e del 5 novembre.
Facciamo solo alcune osservazioni sulle possibilità di “muoversi” sul territorio sulla base delle molte domande e obbiezioni che ci sono pervenute.
Il nostro parere è che:
a) Le considerazioni sul fatto che le attività di “servizi alle persone” siano chiuse (zone rosse) ma si possa continuare a operare perché le dbn riguardano il benessere (quindi la salute in senso lato) a noi sembrano insostenibili. Le dbn non sono attività sanitarie. Ci hanno segnalato che alcuni commercialisti e/o autorità locali danno indicazioni diverse. A voi la scelta.
b) Si possa circolare nelle zone in cui le attività non siano sospese (arancione) per motivi di “lavoro”, pertanto il professionista che si reca presso lo studio o presso il domicilio del cliente possa compilare la “autodichiarazione” e muoversi negli orari consentiti. Consigliamo di portare con sé “le prove” (anche per evitare inutili discussioni), tipo la copia del documento di assegnazione della Partita IVA, l’eventuale contratto di affitto dello studio, biglietti da visita d o altri stampati a cui risulti l’indirizzo del luogo in cui si pratica ecc.
c) Non crediamo che i clienti possano circolare per motivi di “salute”, per le stesse considerazioni svolte al punto a).
Comunque per fornirvi un “prontuario” di riferimento autorevole di immediata consultazione (e anche per rispondere alla domanda “cosa si rischia?”), vi rinviamo ad un documento prezioso che elenca una casistica completa delle situazioni e delle sanzioni.
Vedi il “Prontuario Sanzioni Carabinieri” sul sito. Importante: rileggete anche la comunicazione del 18 marzo “Attenti alle sanzioni penali”
2) Per la questione dei quattrini la situazione è molto confusa. Gli annunci di accesso ai ristori come Fondo Perduto sono molto problematici, anche se molti li danno per già presi!
Se rileggete le distinzioni tra “bonus” e “fondo perduto” riportate nelle comunicazioni del 10 luglio e del 16 luglio pubblicati sul sito capite l’origine della confusione.
Comunque, grazie alla confusione, può anche darsi che arrivino dei soldi (anche se nutro forti dubbi)
In caso positivo dovrebbe funzionare così:
Per coloro che hanno già ricevuto il 1.000 € di maggio dovrebbero ricevere direttamente sul CC bancario segnalato 2.000 € (il 200% del bonus di maggio)
Se i soldi vi arrivano vi preghiamo di segnalarcelo subito!
Per tutti gli altri attendiamo che l’agenzia delle entrate pubblichi il modello da utilizzare per la domanda per comprendere meglio le condizioni.
Se verificheremo la possibilità reale di presentare la domanda ve lo segnaleremo.
Se volete saperne di più leggete le note aggiuntive in fondo.
In ogni caso sarà certamente possibile risparmiare in 2 modi:
a) rinviare i versamenti degli acconti di tasse e contributi Inps
b) ricalcolare su una previsione ridotta gli acconti
In altre parole, se avete già i moduli F24 per i versamenti degli acconti per il 2021 (da versare il 16 novembre e/o il 30 novembre) potete decidere se pagarli o rinviare il versamento fino al 16 marzo 2001 (anche in 4 rate)
Potete anche ricalcolare gli acconti, abitualmente calcolati in base al fatturato dell’anno precedente. Se per esempio nel 2029 avete fatturato 10.000 € e la previsione per il 2020 è di 3.000 €, potete chiedere al commercialista di ricalcolare gli anticipi sui 3.000 €.
Quindi potete pagare anticipi ridotti rinviandoli al 16 marzo.
Ssegnalate al vostro commercialista le vostre intenzioni!
Appena ci saranno nuove notizie e sarà pubblicato il modello per presentare la domanda per il “ristoro” ve lo comunichiamo.
Claudio Parolin
Note aggiuntive:
I nostri dubbi nascono dal fatto che in primavera i bonus fossero destinati ai professionisti con p.iva ed erogati dall’Inps, mentre i “fondo perduto” fossero destinate a imprese, artigiani ecc. e fossero erogati dalla Agenzia delle Entrate come per i “ristori” di oggi. Come fa l’Agenzia delle Entrate a versare direttamente sul CC a soggetti che non conosce perché sostenuti in primavera dall’Inps? Si incrociano i dati? Uhmmm, boh!
In ogni caso vi segnaliamo le caratteristiche pubblicate:
a) Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti - colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020- che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero:
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200% del contributo di maggio (quindi 2.000€)
Altri codici citati sono:
85.52.09 - Altra formazione culturale 200,00% del contributo di maggio
E per le associazioni:
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi ecc. 200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
855201-Corsi di danza 100,00%
Cosa bisogna fare?
Se avete ricevuto a maggio i 1000 € in teoria il nuovo “fondo perduto” di 2.000 € dovrebbero arrivarvi sul CC.
Ripeto segnalatecelo! Sarebbe un'ottima notizia per tutti i soci (manterremmo il vostro anonimato)
N.B. Il testo ripreso dall’art. 25 del decreto 34 di aprile sicuramente confonde le acque……. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.