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green pass, precisazioni e rettifiche 16.01

Carissimi, sulla base delle richieste di chiarimento pervenute, precisiamo e rettifichiamo; 

1) primo settore di attività: le attività di gruppo
Dal 10 gennaio e fino al 31 marzo

se il promotore e gestore è:

-  una palestra, un centro culturale, sociale o ricreativo; deve richiedere il super green pass.

-  una associazione culturale, di promozione sociale o sportiva; verifica quanto precisato sotto al punto 1) (il testo  in calce alla comunicazione del 29.07)

-  un libero professionista dipende dal codice ateco; se inquadrato nei servizi alla persona deve chiedere il green pass base, in caso contrario no (per gli obblighi del professionista rileggere la comunicazione del 25.11)

2) Secondo settore di attività: le prestazioni individuali.
Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo

resta valido quanto scritto sotto al punto 2)

p.s. Alcuni soci ci hanno chiesto se può valer la pena cambiare il codice ateco per evitare di chiedere il green pass base ai clienti.

è una valutazione che dovete fare voi tenendo conto che:
a) il Codice Ateco 960909 concede uno sconto forfetario del 33% a differenza degli altri che prevedono uno sconto forfetario del 22%. Quindi tasse e versamenti Inps calcolate su un imponibile inferiore dell'11% (es. su un fatturato annuo di 20.000 € a regime un risparmio di circa 900 €).
b) il periodo interessato è solo (salvo proroghe) di circa 2 mesi
c) se esiste un buon rapporto con il cliente, la possibilità di un controllo è minimo
d) nel caso i settori colpiti ricevessero un nuovo (improbabile a mio avviso) sostegno potreste accedervi
e) eventuali manovre sui codici ateco potrebbero attirare l'attenzione dell'Ade.   
 

per quel che riguarda l’obbligo vaccinale per gli over 50

Dal 15 febbraio al 15 giugno (occhio all'eventuale periodo di anticipo previsto dai tempi del calendario vaccinale)
precisiamo la frase tra parentesi; l'accesso al green pass scatta dopo 15 giorni dalla vaccinazione per cui di fatto il termine per muoversi è il 1° febbraio

 

 

Riportiamo di seguito la mail spedita il 10 gennaio per chi non l'ha ricevuta.

A questo proposito ricordiamo che la piattaforma di invio che utilizziamo, se non aprite alcune mail di seguito, vi classificano come "destinatari stanchi" e per non "affaticarvi" evitiamo di inviarvi comunicazioni che interessano solo una parte dei soci. Per cui, se volete ricevere tutte le mail, apritele /(senza bisogno di leggerle) anche se non siete interessati al contenuto specifico- E attenti alle caselle piene e alle spam!  

Carissimi,

dare un quadro esauriente di quel che si può fare e/o non si può fare nel nostro settore dbn non è semplice.

Si sovrappongono le disposizioni dei 3 recenti decreti dl 24 dicembre e 30 dicembre 2021 e del 7 gennaio 2022 (che rimandano al decreto di aprile 2021, con le modifiche intervenute all’atto della conversione in legge ecc. ecc. ecc.). Molti giornali riportano notizie imprecise.

Per cui è indispensabile leggere tutto attentamente; le norme si possono prestare a diverse interpretazioni visto che il ns. settore non è univocamente collocabile in un proprio ambito definito.

Cominciamo col precisare le definizioni di green pass per evitare equivoci:

a)      green pass base: si può ottenere anche con i tamponi antigenici rapidi o molecolari
b)     super green pass rafforzato: si può ottenere solo con la vaccinazione o la guarigione

Cosa cambia con i nuovi decreti ?

2 sono i settori di attività che possono interessare i ns. soci:

1) primo settore di attività: le attività di gruppo

Dal 10 gennaio e fino al 31 marzo

 -  per le attività di gruppo, si aggiunge l’obbligo di possesso del green pass base per i partecipanti ai “Corsi di formazione privati”.

Valutate voi se la vostra attività rientra tra i “corsi di formazione privati” o tra le attività culturali o le attività per la vitalità e il benessere

osservazioni da leggere:

Le attività che comportano la gestione di un gruppo possono essere estremamente diversificate; spaziano tra una pratica guidata yoga, tai chi, danza creativa ecc., ed una pratica finalizzata alla vitalità e al benessere ma che apre a possibili sbocchi professionali, ad una formazione cosiddetta “professionale” che mantiene una forte valenza vitalistica ed evolutiva per i partecipanti

Il confine fra attività culturale e formazione è difficile da determinare. Sta a voi valutare se la vostra attività rientri nella definizione di “corsi di formazione privati” oppure no.

Per quel che riguarda gli obblighi dei soggetti (enti o professionisti) che erogano questi servizi.

-   Se sono palestre, centri culturali, sociali o ricreativi devono richiedere il green pass base super green pass.

cliccate qui per rileggere il testo  in calce alla comunicazione del 29.07 sui distinguo tra centri e associazioni e valutate la vs. situazione

 -  Se sono liberi professionisti sicuramente non rientrano nella categoria “palestre e centri” ma restano valide le considerazioni svolte nella comunicazione del 25.11 che vi invito a rileggere.

 

2) Secondo settore di attività: le prestazioni individuali.

Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo

Per le prestazioni professionali individuali, si aggiunge il green pass base per i clienti (fruitori) delle prestazioni se siete inquadrati come “servizi alla persona” (codice Ateco 960909); se siete inquadrati in altri codici (es. 74.90.99 altre attività professionali nca) i nuovi decreti non vi considerano (almeno per il momento salvo l’elenco delle attività che il Ministero della Salute dovrebbe pubblicare entro il 20 gennaio)

osservazioni da leggere:

Anche rispetto alle prestazioni professionali individuali la valutazione è incerta perché se la maggior parte dei ns. operatori sono collocati tra i “servizi alla persona” (come codice Ateco), molti altri sono collocati in codici di attività diversi (es. attività professionali) per cui diventa difficile capire la portata del provvedimento che richiede il green pass base per i “servizi alla persona” nel decreto del 7 gennaio 2022.

 

3) Le prestazioni (consulenze e lezioni) a distanza on line non presentano ovviamente problemi di accesso ma leggete comunque la comunicazione del 25.11 per quel che riguarda la posizione del professionista.

Questo prospetto semplificato vi fornisce gli elementi di valutazione e lascia a voi i margini di interpretazione e di scelta.

Per situazioni particolari i soci potranno, dopo aver letto attentamente questa comunicazione compresi i link alle comunicazioni a cui si rimanda, far domande specifiche per gli aspetti non presi in considerazione nei testi già pubblicati.

 

Altro capitolo: l’obbligo vaccinale per gli over 50

Dal 15 febbraio al 15 giugno (occhio all'eventuale periodo di anticipo previsto dai tempi del calendario vaccinale)

L’obbligo riguarda tutti i cittadini quindi ovviamente anche gli operatori/consulenti/insegnanti dbn/olistici.
Il decreto del 7 gennaio stabilisce che:
 
"A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti …. ai  quali  si  applica  l'obbligo vaccinale …. per l'accesso  ai  luoghi  di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di  vaccinazione o di guarigione.
"I datori di lavoro pubblici… e… i datori di lavoro privati …. sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione ……che svolgono la   loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo."

Queste disposizioni sembrerebbero riguardare solo i lavoratori dipendenti visto che il controllo è affidato ai datori di lavoro e il libero professionista non dipende da un datore di lavoro. A meno di considerare il libero professionista il datore di lavoro di sé stesso. Ma probabilmente prima del 15 febbraio si avranno chiarimenti in proposito.

Non è chiaro chi potrebbe, in assenza di un datore di lavoro o di un responsabile della sicurezza, operare le verifiche. Ma vista l'ampia portata delle implicanze dell'obbligo per gli over 50, i rischi di verifiche per chi lavora in ambiti "visibili" sussiste.

Meno preoccupante è il rischio della sanzione di 100 €.

A parte l’esiguità della cifra della sanzione (100 € una tantum, salvo smentite), la procedura prevista dal decreto stabilisce che la sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione incrociando i dati dei contribuenti con quello dell’anagrafe vaccinale. Ma prima di irrogare la sanzione devono avvisarvi e chiedervi evetuale documentazione, attendere 10 giorni….. ecc. ecc. ecc. In ogni caso è ammesso ricorso al giudice di pace ecc. ecc. ecc..

Per cui, fino alla ricezione un avviso potete dormire sonni tranquilli se svolgete solo una attività professionale privata.

Sono più preoccupanti le sanzioni previste per il lavoro o la titolarità dello spazio in cui lavorare che sono elencate nella comunicazione del 21.09 

 

Alert

Se il super green pass è indispensabile per lavorare e si può ottenere solo con la vaccinazione e/o la guarigione, la tentazione all’autolesionismo, ovvero cercare il contagio, la malattia e la (probabile) guarigione per avere “di straforo” il pass serpeggia tra lavoratori dipendenti e professionisti.

Noi vi sconsigliamo vivamente questa strada, sia per i rischi per la salute, sia perché costituirebbe una forte contraddizione culturale ed etica per professionisti che vivono e propongono la “Cultura della Vitalità”.