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Occhio alle collaborazioni occasionali e …. 14.02

Occhio alle prestazioni occasionali e ….  fondo perduto per le donne e… le nuove serate culturali

A)   Novità: dal 12 gennaio 2022 obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo delle prestazioni occasionali all’Ispettorato del Lavoro

    a1) Obbligo per quali attività ?

          Solamente per le prestazioni di lavoratori autonomi occasionali

        Cosa vuol dire occasionale? Occasionale significa non abituale, ovvero una volta tanto, quindi prestazioni non continuative, ripetitive, periodiche ecc.

Esempi:
    1)  se faccio una lezione a una scuola, un seminario presso un’associazione, una conferenza presso una biblioteca (e non ho una p.iva)
        è prestazione occasionale
   2) se partecipo a una fiera di 2 giorni su incarico di una azienda di prodotti biologici
       è prestazione occasionale (se non ho una p.iva)
   3) se tengo lezioni di yoga o tai chi in una palestra 1 o 2 volte la settimana presso una palestra:
       non è prestazione occasionale
   4) se faccio trattamento shiatsu o massaggi ayurvedici tutti i martedì presso un centro benessere o in una erboristeria  
       non è prestazione occasionale
   5) se pratico abitualmente in casa mia, nel mio studio, presso i clienti a domicilio trattamenti e massaggi
       non è prestazione occasionale

 

    a2) Chi deve farla ?

           Il committente, ovvero chi incarica il prestatore d’opera (quello che lavora) prima di iniziare.

            - gli imprenditori, ovvero aziende, cooperative, artigiani ecc.                                             Sì  
          - i professionisti                                                                                                                      No
          - le associazioni se svolgono attività di impresa, anche marginale (con o senza p.iva)          anche se molti sostengono il contrario 

Quando una associazione (sia culturale che sportiva, di promozione sociale ecc.) svolge attività di impresa?

Quando organizza e gestisce una attività, anche se riservata ai soci, che produce un margine attivo (utile).

C’è molta confusione in materia e i pareri sono contrastanti, ma il fisco tende a considerare attività di impresa una attività che genera un ricavo superiore alle spese sostenute; se una associazione organizza un corso di XXXXXX o comunque una attività a pagamento extra tessera chiedendo un contributo integrativo, questa è considerata attività imprenditoriale-commerciale se genera un avanzo di gestione.

Es. 1 l’associazione organizza un corso di yoga, pilates, shiatsu ecc. e incassa 3.000 €. Per contro ha spese di istruttore per 1.500 €, pulizie per 200 €, riscaldamento e luce addizionali per il corso di 50 €, spese di promozione per 300 €, di segreteria per 40€ (ovviamente documentate). Quindi registra un disavanzo attivo di 410 €. Questa rientra tra le attività di impresa/commerciali (anche se l’associazione non ha p.iva).

In questo caso è tenuta alla comunicazione preventiva per l’incarico occasionale al docente/insegnante/istruttore.

Se invece le spese sono tali da creare una perdita o pareggiare i costi e l’attività è coerente alle finalità sociali dello Statuto, non costituisce attività di impresa/commerciale.  E quindi non sussiste l’obbligo.

Es. 2 l’associazione organizza una giornata o una settimana di trattamenti shiatsu-tuina o consulenze naturopatiche e ricava un guadagno dall’attività che va oltre le spese vive, è considerata attività d’impresa/commerciale e l’incarico occasionale conferito all’operatore va segnalato preventivamente; se l’incarico prosegue dopo il tempo programmato, va segnalato un nuovo incarico. Se prosegue senza termini temporali definiti o viene reiterato più volte non rientra nell’occasionalità.

 

    a3) Da quando?

           - dal 12 gennaio tutti le nuove prestazioni/collaborazioni occasionali, prima dell’inizio

          - entro il 18 gennaio tutte le prestazioni occasionali già in essere a quella data

 

      a4) Cosa bisogna segnalare?

La comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro, deve specificare i seguenti contenuti minimi:

(in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa):

    -  dati del committente e del prestatore;

    -  luogo della prestazione;

    -  sintetica descrizione dell’attività;

    -  data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

     - l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

     a5) Quali sono le sanzioni ?

Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione

 

B) in settimana inviamo una comunicazione sul fondo perduto per l’imprenditoria femminile

C) continuano le serate culturali dal 23 febbraiovedi sul sito.

Per partecipare gratis chiedi il link a culturadbn@gmail.com

 

Repetita iuvant: abbiamo più volte ripetuto che le prestazioni e collaborazioni occasionali sono fiscalmente regolari se:

a) Sono occasionali, ovvero non sono abituali (vedi esempi sopra), ovvero continuativo (tipo 3 mesi), ripetitivo (tipo una volta la settimana), periodico (tipo ogni mese per un anno) ecc.

b) Sono prestazioni che impongono una trattenuta del 20% da parte del committente (chi richiede la prestazione) che pertanto deve essere Sostituto di Imposta, ovvero soggetto con p.iva o associazione. La Ritenuta d’Acconto viene poi versata dal committente al fisco come “tassa anticipata” per conto dell’operatore/consulente/insegnante e certificate “tutte assieme” nel febbraio seguente all’anno con il rilascio della C.U. (certificazione unica). Da cui discende che non si può parlare di prestazioni occasionali rilasciare a privati che non possono né versare la R.A. né rilasciare le C.U.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal recente decreto fiscale 146/2021 finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, conferma di questa nostra posizione.

Tradotto in termini brutali… siccome molti abusano delle prestazioni e delle collaborazioni occasionali per “eludere le tasse” e non riusciamo a monitorarli, creiamo l’obbligo di comunicazioni che costringano gli irregolari a uscire allo scoperto.

Quindi la comunicazione preventiva all’ INL di fatto produrrà una drastica limitazione a tutte le forme di lavoro occasionale (prestazioni occasionali ai privati che già sono da considerare “nero” e collaborazioni occasionali alle associazioni, società, cooperative, ditte individuali ecc., che svolgono attività di impresa/commerciale, rendendo ancora più conveniente l’apertura della p.iva forfetaria.

Un quadro generale per capire:

Una associazione è costituita da un gruppo di persone che mettono in comune una loro passione, un loro interesse ecc. e si riuniscono, incontrano, organizzano eventi e attività per i loro comuni intenti.

Può anche non essere registrata (addirittura creata con accordo verbale); nel momento in cui circolano quote, contratti, pagamenti, affitti, utenze ecc. deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate e avere un Codice Fiscale.

Per coprire le spese e finanziare le iniziative comuni si raccolgono le quote tessera. Se prevediamo che affitto, utenze, pulizie, promozioni ecc. nell’anno ammontino ad es. a 8.000 € e siamo 100 soci, fissiamo la tessera a 80€ per avere un bilancio in pareggio. Se non bastano aumenteremo la quota a 90€; se a fine anno avanzano 400€ li rimandiamo all’anno successivo per investire in volantini, sedie ecc. Non si possono distribuire utili.

Se ad un gruppo di soci interessa organizzare una attività specifica (es. a 30 soci su 100), è possibile chiedendo a quei soci un contributo integrativo di 100€ per coprire i costi di quella attività destinata solo ai 30 soci. Se i 3000 € così raccolti coprono le spese della nuova attività senza produrre avanzi attivi, non siamo nel campo delle attività di impresa; nel caso in cui, tolte le spese addizionali legate alla nuova attività (per esempio 4 ore in più di pulizie, una giornata in più di riscaldamento, l’attività remunerata di un organizzatore ecc.), resti un avanzo attivo, viene considerata attività di impresa.

A seguito della costituzione dell’Anagrafe del Terzo Settore, la normativa fiscale ha subito e subirà modifiche importanti su cui torneremo…. Ma per quel che comporta l’obbligo di segnalazione all’Ispettorato del Lavoro delle prestazioni/collaborazioni occasionali, speriamo di aver fatto chiarezza.