Occhio alle collaborazioni occasionali e …. 14.02
Occhio alle prestazioni occasionali e …. fondo perduto per le donne e… le nuove serate culturali
A) Novità: dal 12 gennaio 2022 obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo delle prestazioni occasionali all’Ispettorato del Lavoro
a1) Obbligo per quali attività ?
Solamente per le prestazioni di lavoratori autonomi occasionali
Cosa vuol dire occasionale? Occasionale significa non abituale, ovvero una volta tanto, quindi prestazioni non continuative, ripetitive, periodiche ecc.
Esempi: 1) se faccio una lezione a una scuola, un seminario presso un’associazione, una conferenza presso una biblioteca (e non ho una p.iva) è prestazione occasionale 2) se partecipo a una fiera di 2 giorni su incarico di una azienda di prodotti biologici è prestazione occasionale (se non ho una p.iva) 3) se tengo lezioni di yoga o tai chi in una palestra 1 o 2 volte la settimana presso una palestra: non è prestazione occasionale 4) se faccio trattamento shiatsu o massaggi ayurvedici tutti i martedì presso un centro benessere o in una erboristeria non è prestazione occasionale 5) se pratico abitualmente in casa mia, nel mio studio, presso i clienti a domicilio trattamenti e massaggi non è prestazione occasionale
a2) Chi deve farla ?
Il committente, ovvero chi incarica il prestatore d’opera (quello che lavora) prima di iniziare.
- gli imprenditori, ovvero aziende, cooperative, artigiani ecc. Sì - i professionisti No - le associazioni se svolgono attività di impresa, anche marginale (con o senza p.iva) Sì anche se molti sostengono il contrarioQuando una associazione (sia culturale che sportiva, di promozione sociale ecc.) svolge attività di impresa?
Quando organizza e gestisce una attività, anche se riservata ai soci, che produce un margine attivo (utile).
C’è molta confusione in materia e i pareri sono contrastanti, ma il fisco tende a considerare attività di impresa una attività che genera un ricavo superiore alle spese sostenute; se una associazione organizza un corso di XXXXXX o comunque una attività a pagamento extra tessera chiedendo un contributo integrativo, questa è considerata attività imprenditoriale-commerciale se genera un avanzo di gestione.
Es. 1 l’associazione organizza un corso di yoga, pilates, shiatsu ecc. e incassa 3.000 €. Per contro ha spese di istruttore per 1.500 €, pulizie per 200 €, riscaldamento e luce addizionali per il corso di 50 €, spese di promozione per 300 €, di segreteria per 40€ (ovviamente documentate). Quindi registra un disavanzo attivo di 410 €. Questa rientra tra le attività di impresa/commerciali (anche se l’associazione non ha p.iva).In questo caso è tenuta alla comunicazione preventiva per l’incarico occasionale al docente/insegnante/istruttore.
Se invece le spese sono tali da creare una perdita o pareggiare i costi e l’attività è coerente alle finalità sociali dello Statuto, non costituisce attività di impresa/commerciale. E quindi non sussiste l’obbligo.
Es. 2 l’associazione organizza una giornata o una settimana di trattamenti shiatsu-tuina o consulenze naturopatiche e ricava un guadagno dall’attività che va oltre le spese vive, è considerata attività d’impresa/commerciale e l’incarico occasionale conferito all’operatore va segnalato preventivamente; se l’incarico prosegue dopo il tempo programmato, va segnalato un nuovo incarico. Se prosegue senza termini temporali definiti o viene reiterato più volte non rientra nell’occasionalità.
a3) Da quando?
- dal 12 gennaio tutti le nuove prestazioni/collaborazioni occasionali, prima dell’inizio
- entro il 18 gennaio tutte le prestazioni occasionali già in essere a quella data
a4) Cosa bisogna segnalare?
La comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro, deve specificare i seguenti contenuti minimi:
(in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa):
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
a5) Quali sono le sanzioni ?
Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione
B) in settimana inviamo una comunicazione sul fondo perduto per l’imprenditoria femminile
C) continuano le serate culturali dal 23 febbraio; vedi sul sito.
Per partecipare gratis chiedi il link a culturadbn@gmail.com
Repetita iuvant: abbiamo più volte ripetuto che le prestazioni e collaborazioni occasionali sono fiscalmente regolari se:
a) Sono occasionali, ovvero non sono abituali (vedi esempi sopra), ovvero continuativo (tipo 3 mesi), ripetitivo (tipo una volta la settimana), periodico (tipo ogni mese per un anno) ecc.
b) Sono prestazioni che impongono una trattenuta del 20% da parte del committente (chi richiede la prestazione) che pertanto deve essere Sostituto di Imposta, ovvero soggetto con p.iva o associazione. La Ritenuta d’Acconto viene poi versata dal committente al fisco come “tassa anticipata” per conto dell’operatore/consulente/insegnante e certificate “tutte assieme” nel febbraio seguente all’anno con il rilascio della C.U. (certificazione unica). Da cui discende che non si può parlare di prestazioni occasionali rilasciare a privati che non possono né versare la R.A. né rilasciare le C.U.
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale, introdotta dal recente decreto fiscale 146/2021 finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali, conferma di questa nostra posizione.
Tradotto in termini brutali… siccome molti abusano delle prestazioni e delle collaborazioni occasionali per “eludere le tasse” e non riusciamo a monitorarli, creiamo l’obbligo di comunicazioni che costringano gli irregolari a uscire allo scoperto.
Quindi la comunicazione preventiva all’ INL di fatto produrrà una drastica limitazione a tutte le forme di lavoro occasionale (prestazioni occasionali ai privati che già sono da considerare “nero” e collaborazioni occasionali alle associazioni, società, cooperative, ditte individuali ecc., che svolgono attività di impresa/commerciale, rendendo ancora più conveniente l’apertura della p.iva forfetaria.
Un quadro generale per capire:
Una associazione è costituita da un gruppo di persone che mettono in comune una loro passione, un loro interesse ecc. e si riuniscono, incontrano, organizzano eventi e attività per i loro comuni intenti.
Può anche non essere registrata (addirittura creata con accordo verbale); nel momento in cui circolano quote, contratti, pagamenti, affitti, utenze ecc. deve essere registrata presso l’Agenzia delle Entrate e avere un Codice Fiscale.
Per coprire le spese e finanziare le iniziative comuni si raccolgono le quote tessera. Se prevediamo che affitto, utenze, pulizie, promozioni ecc. nell’anno ammontino ad es. a 8.000 € e siamo 100 soci, fissiamo la tessera a 80€ per avere un bilancio in pareggio. Se non bastano aumenteremo la quota a 90€; se a fine anno avanzano 400€ li rimandiamo all’anno successivo per investire in volantini, sedie ecc. Non si possono distribuire utili.
Se ad un gruppo di soci interessa organizzare una attività specifica (es. a 30 soci su 100), è possibile chiedendo a quei soci un contributo integrativo di 100€ per coprire i costi di quella attività destinata solo ai 30 soci. Se i 3000 € così raccolti coprono le spese della nuova attività senza produrre avanzi attivi, non siamo nel campo delle attività di impresa; nel caso in cui, tolte le spese addizionali legate alla nuova attività (per esempio 4 ore in più di pulizie, una giornata in più di riscaldamento, l’attività remunerata di un organizzatore ecc.), resti un avanzo attivo, viene considerata attività di impresa.
A seguito della costituzione dell’Anagrafe del Terzo Settore, la normativa fiscale ha subito e subirà modifiche importanti su cui torneremo…. Ma per quel che comporta l’obbligo di segnalazione all’Ispettorato del Lavoro delle prestazioni/collaborazioni occasionali, speriamo di aver fatto chiarezza.