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possiamo riprendere i corsi ? 04.06

Cari soci, dopo la comunicazione del 15 maggio in cui affermavamo:
ma sì che si può LAVORARE! Con le giuste cautele
e la comunicazione del 2 giugno in cui confermavamo:
confermiamo che si può lavorare con le dbn... nuove disposizioni

oggi approfondiamo:

Corsi di formazione e gestione di attività di gruppo

Si possono riprendere i corsi e le attività di gruppo in presenza (yoga, tai chi, danza creativa/biodanza ecc.) ?

Anche quelle che richiedono un contatto fisico ?

Non dobbiamo mai dimenticare un fondamento dello stato di diritto:
a)    Tutto ciò che non espressamente vietato è permesso
b)    Tutto ciò che non è definito/citato/nominato non è espressamente vietato.
c)    Prudenzialmente, in assenza di riferimenti precisi, si può procedere per analogia mutuando indicazioni dalle situazioni simili. (come affermato nel d.c.p.m.17 maggio nel settore di riferimento o in settori analoghi”)
d)    Resta comunque importante attenersi al principio di massima cautela ma senza lasciarsi paralizzare da soverchie paure o immotivati “presunti” divieti

 

Attenzione: Riportiamo in fondo un chiarimento per comprendere la validità delle indicazioni esaminate alla luce dell’intreccio tra il d.p.c.m. del 17 maggio che sospendeva le attività in oggetto (vedi comunicazione del 28.04) e le ordinanze regionali; in particolare:

Lombardia Ordinanza n. 555 del 29.05.2020 che prendiamo a riferimento ma anche

Veneto Ordinanza n. 50 del 23.05 (privilegia l’uso delle mani disinfettate ai guanti) nota*

Emilia Romagna Atto del Presidente n. 85 del 25.05. (particolarmente dettagliato)

Tutti questi provvedimenti regionali prevedono la ripresa delle attività formative e delle attività culturali (adottando le cautele sotto illustrate) e

non sono state impugnate dal governo.

Fa eccezione, tra le regioni esaminate, fino ad oggi solo il Piemonte.

Prendiamo a riferimento l’ordinanza 555 del 29.05 della Regione Lombardia, la regione più colpita dal virus quindi presumibilmente più prudente.

Controllate le ordinanze delle vostre regioni e, se trovate differenze significative, segnalatecele per poterle divulgare e condividere con tutti.    

 

Visto che:

1) l’attività formativa nel nostro settore è erogata da enti strutturati in varie forme (associative e imprenditoriali)

2) che le cautele dettate dall’ordinanza si rivelano idonee anche alla gestione delle attività culturali/ricreative e quindi dei piccoli gruppi (yoga, tai chi, danza creativa/biodanza ecc.)

In molti casi le disposizioni per la formazione professionale e quelle per l’attività dei centri culturali sono sovrapponibili.

Cercheremo per una leggibilità più semplice, di unificare le cautele obbligatorie e consigliate, segnalando le eventuali differenziazioni.

 

Settori presi in considerazione:

1.    TIROCINI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

E’ consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza, previa organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all’allegato 1 della presente Ordinanza.

Per quello che può interessare le DBN:

• percorsi di formazione e attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti;

• percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;

• percorsi di formazione regolamentata;

• percorsi di formazione continua;

Per i tirocinanti che svolgono attività formativa presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante.

 2.    CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

 

Affiancando le due normative (laddove danno indicazioni sostanzialmente uguali o analoghe) si ottiene una panoramica di cautele che possono coprire tutte le casistiche relative alle attività di gruppo nel settore DBN

Disposizioni generali per tutte le attività

Laddove gli obblighi si differenziano abbiamo evidenziato in

giallo quelli relativi alla formazione e

in verde quelli relativi alle attività culturali/ricreative

 

1) Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

a) Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, La rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria anche per gli utenti

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Non è obbligatoria per le attività di gruppo culturali/ricreative

Ma meglio essere prudenti e far compilare preventivamente la scheda pubblicata sul sito

Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie.

2) Predisporre l’informazione anche per gli utenti di altra nazionalità

■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

3) ricambio d’aria (testo identico per i due settori)

■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento …. è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria….. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

4) registrare le presenze

Registrazione scrupolosa delle presenze, anche per consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti

Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

5) disponibilità di disinfettanti

Rendere disponibili a utenti e personale prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente …..

6) preferire le attività all’aria aperta

Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.

Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

7) Garantire gli spazi

Gli spazi destinati all’attività d’aula devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. ■ Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).  ■ La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.

8) formare gruppi (possibilmente piccoli) omogenei formati sempre dalle stesse persone

Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui

Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).

9) mascherine obbligatorie

Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.

L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti

10) pulizie e disinfezioni

Gli strumenti utilizzati nella formazione pratica dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di aule informatiche, cucine industriali, laboratori e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti; Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici ecc.)

 ■ Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

 

Considerazioni: da quanto evidenziato dall’esame delle cautele prescritte nelle attività dei 2 settori considerati appare evidente che per quanto riguarda i punti da 1) a 6) si tratta di precauzioni generali da adottare in ogni ambito di attività. E non pongono vincoli insuperabili allo svolgimento di lezioni e pratiche di gruppo a parte la rimodulazione degli spazi (con la preferenza per l’utilizzo di pratiche all’aria aperta).

Per quanto riguarda invece i punti da 7) a 11) è evidente che l’estensore delle norme non ha preso in considerazione le esercitazioni pratiche in coppia caratterizzanti alcune nostre discipline.

Ma ciò non significa che siano escluse.

Considerato che le stesse pratiche sono consentite in ambito professionale, con le dovute cautele, non si vedono motivi per cui possano essere escluse in ambito di tirocinio, in ambito di formazione e in ambito culturale/ricreativo.

Riprendiamo un passaggio del testo pubblicato il 2 giugno (vedi sito)

■ E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi.

Riprendiamo anche una prescrizione dell’ordinanza in esame riferita al tirocinio:

■ Per i tirocinanti che svolgono attività formativa presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. (n.d.r. che nel nostro caso può essere solo un centro massaggi o un centro benessere o uno stabilimento termale ecc. in cui “è consentito praticare massaggi senza guanti, in coppia ecc.)

Per cui si possono realizzare pratiche manuali (massaggi ayurvedici, shiatsu, tuina, riflessologia, ecc.) in ambito di attività lavorativa e tirocinio ma non nelle esercitazioni in ambito formativo e/o ricreativo/culturale?

Una simile distinzione ci sembra immotivata e improponibile;

Per cui a nostro parere le tecniche manuali che si possono attuare con le cautele evidenziate nel testo segnalato per le attività di servizi alla persona unitamente alle raccomandazioni evidenziate in questo testo:

a) possibilmente piccoli gruppi omogenei come segnalato al punto 8) (meglio ancora coppie fisse);

b) pulizia e disinfezione frequente delle mani – gli strumenti utilizzati nella formazione pratica citati al punto 10);

c) per le attività che prevedono l’utilizzo degli stessi oggetti del punto 8); mantenere l’uso degli stessi lettini/futon, uso di neckroll, coperte e lenzuolini personali con frequenti ricambi disinfezioni e lavaggi ecc.

d) mascherine obbligatorie salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio come prescritto per l’attività professionale

In sintesi integrando le cautele previste in questo testo alle cautele previste per l’attività di servizio alla persona.

 

Il pasticcio delle sovrapposizioni tra d.p.c.m. e le ordinanze regionali:

il d.p.c.m. del 17.05 stabiliva la sospensione dei corsi professionali e delle attività collettive fino al 14 giugno. Ma lo stesso decreto in pratica adottava (allegato 17) le disposizioni dettate dalla Conferenza delle Regioni per disciplinare le stesse attività. Quindi disposizioni dettate dalle regioni che assumevano valore di decreto governativo. Ora molte ordinanze regionali aprendo alle attività di formazione, culturali e ricreative consentendole.

Sembra che, dopo i confronti frenetici tra il governo e regioni intercorsi tra il 17 e il 19 maggio sfociati nell’accoglimento come allegato del d.c.p.m. delle modalità di riapertura dettate dalla Conferenza delle Regioni, il governo abbia lasciato campo libero ai provvedimenti regionali pur senza che ci risulti un atto formale.

Quindi dobbiamo attendere il 14 giugno per la decadenza degli effetti delle norme restrittive o possiamo muoverci con le misure allargate dettate dalle regioni? Il fatto che il governo non abbia impugnato le ordinanze regionali suona come un via libera all’allargamento delle norme.

*Allegato 1 all’Ordinanza Veneto n. 50 del 23 maggio 2020
A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

A voi la valutazione.

In ogni caso il d.c.p.m. scade il 14 giugno.

 

P.S. Le nostre coperture assicurative Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale ci coprono per tutte le eventualità anche per quel che riguarda la pandemia.